Superbonus 110

Riqualificazione case e condomini

Superbonus 110

Riqualificazione case e condomini

Analisi e diagnosi finalizzate alla riqualificazione energetica di case e condomini, Ecobonus e Bonus 110%

Studio Dall’Orto di Parma è specializzato nella realizzazione di analisi e diagnosi energetiche di edifici ed impianti volte alla loro riqualificazione energetica. Proponiamo interventi migliorativi con possibilità di accesso a detrazioni fiscali come previsto dai bonus di incentivazione statale (Bonus Casa, Ecobonus, Superbonus 110%, Bonus facciate, Sismabonus). Si svolgono analisi preliminari, progettazioni esecutive corredate di computi metrici e stime economiche. Ci occupiamo delle pratiche di detrazione fiscale. Le nostre valutazioni sono corredate di analisi tecnico-economiche atte ad individuare il break-even-point (punto di ritorno) dell’investimento. Relativamente alla documentazione richiesta per accedere al Super Ecobonus 110%, ci occupiamo di redigere gli APE pre e post-intervento, nonché l’asseverazione finale firmata da tenico abilitato.

Da oltre 40 anni lavoriamo a fianco di privati (case e condomini), industrie ed Enti, proponendo gli interventi di riqualificazione energetica con migliore rapporto costi/benefici.

Detrazione fiscale secondo Super Ecobonus 110%

A seguito delle recenti disposizioni governative, si sono concretizzate interessanti possibilità di riqualificazione ed efficientamento energetico di immobili. Ci riferiamo in particolare agli artt. 119 e 121 della Legge 17/07/2020 n.77, la quale ha convertito il Decreto 34/2020 (anche noto come Decreto Rilancio). Tra le novità introdotte da tale Legge spicca senz’altro il cosiddetto “Super Ecobonus 110%“.

Questo “Super Bonus” permette dunque di accedere ad una generosa detrazione fiscale, pari al 110% delle spese sostenute, per specifici interventi volti a riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico.

Il primo punto da chiarire è il seguente: “Che cosa significa detrarre fiscalmente il 110% delle spese?“. Ogni contribuente paga, ogni anno, al Fisco una quota di tasse proporzionale al proprio reddito. Attraverso questo bonus sarà possibile detrarre tutte le spese sostenute nell’intervento, incrementate di un 10%. Lo Stato non erogherà nessuna sorta di importo economico per gli interventi sostenuti, dunque, tuttavia richiederà una quota di tasse inferiore al contribuente della misura complessiva pari al 110% di quanto speso per l’intervento.

La fascia temporale di accesso al Super Bonus è compresa fra il 1 Luglio 2020 fino al 31 Agosto 2021. La data di riferimento è la data di pagamento della prestazione (criterio di cassa), ad esempio per un condominio fa fede la data di emanazione del bonifico da parte del condominio stesso (e non gli eventuali pagamenti rateali dei singoli condomini).

La detrazione del 110% sarà suddivisa in 5 anni. Supponiamo di aver svolto dei lavori di efficientamento energetico per un importo complessivo pari a 100.000€ la detrazione complessiva sarà pari a 110.000 € suddivisi in 5 anni. Il contribuente si troverà dunque a detrarre fiscalmente 22.000€ all’anno per i successivi 5 anni.

Gli interventi agevolati dal Super Ecobonus 110%

Nell’ art. 119 del Decreto 34/2020 vegono esposti gli interventi interessati dal Super Ecobonus 110%. Tali interventi sono suddivisi in due macro categorie: intevernti “trainanti” ed interventi “trainati”.

Gli interventi trainanti, ovvero quelli principali, sono quelli che danno accesso al bonus. Per accedere al Super Ecobonus 110% è dunque necessario svolgere almeno un intervento trainante.

Gli interventi trainati, ovvero quelli secondari, sono interventi che possono essere svolti solo congiuntamente ad un intervento trainante (principale). Si tratta di tutti quegli interventi di efficientamento previsti dall’ Ecobonus 65% che, in questo caso, sarebbero anch’essi detraibili al 110%.

 


SUPER ECOBONUS 110% = Intervento/i TRAINANTE + (eventuale/i) Intervento/i TRAINATO


Interventi trainanti (principali)

La Legge prevede n.3 interventi considerati “trainanti”, che permettono dunque di accedere al Super Bonus. Tali interventi consistono in:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache (verticali e/o orizzontali), che interessino una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La superficie disperdente lorda è quella complessiva dell’edificio nel caso di condomini o abitazioni indipendenti, mentre è quella della singola unità immobiliare nel caso di edificio plurifamiliare composto da unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
  • Sostituzioni degli impianti di climatizzazione centralizzati nei condomini o negli edifici plurifamiliari. I generatori dovranno essere sostituiti con sistemi maggiormente efficienti quali: pompe di calore a gas o elettriche, caldaie a condensazione di classe A, microcogeneratori, teleriscaldamento, collettori solari. Nel caso di caldaie a condensazione, queste dovranno garantire un’efficienza energetica stagionale η > 90% (pari al valore minimo di classe A secondo Regolamento Europeo 811/2013/EU). Nel caso di pompe di calore queste dovranno presentare i requisiti riportati in Tab.2 Allegato F del Decreto Requisiti Tecnici del MiSE.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi negli edifici unifamiliari o negli edifici plurifamiliari purché le singole unità immobiliari siano funzionalmente indipendenti (munite dunque di accesso indipendente da strada pubblica). I requisiti delle apparecchiature utilizzabili sono pari al caso precedente.

 

EDIFICIOINTERVENTO TRAINANTEREQUISITI
Condominio, Edificio plurifamiliare funzionalmente NON indipendenteCappotto termico

Sostituz. impianto centralizzato

25% superficie complessiva

Requisiti minimi apparecchiature

Casa singola, Villa, Villetta a schiera, Edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenteCappotto termico

Sostituz. impianto autonomo

25% superficie singola unità

Requisiti minimi apparecchiature

Interventi trainati (secondari)

La realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti (principali), permette di “sbloccare” la detrazione fiscale al 110% anche per tutti gli interventi trainati (secondari). Questi interventi sono definiti dal Decreto-Legge n.63 del 2013 e si tratta di tutti gli interventi altrimenti detraibili solo fino al 65% attraverso il classico Ecobonus.

Gli interventi secondari sono classificabili come:

  • Sostituzione dei serramenti
  • Installazione di pannelli fotovoltaici
  • Installazione di schermature solari
  • Installazione di sistemi “Building Automation”

Tra gli interventi secondari, rientrano tuttavia anche gli interventi del punto precedente che non rispettano i requisiti richiesti, ovvero:

  • Coibentazione delle superfici opache con incidenza NON superiore al 25% della superficie disperdente
  • Sostituzione degli impianti di generazione del calore autonomi in edifici NON funzionalmente indipendenti

Soggetti: chi può beneficiare del Super Ecobonus 110%?

La Legge specifica inoltre i beneficiari del bonus, questi consistono in:

  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • Condomini
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori su spogliatoi

Mentre è indubbia la possibilità di accedere al Super Ecobonus 110% per una casa singola o per un condominio composto da sole residenze, esistono casi più complessi dove la fattibilità dell’intervento dev’essere valutata attentamente. Alcuni di questi casi sono esposti nel seguito:

Edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

Le singole unità immobiliari che compongono un edificio plurifamiliarie potranno accedere al Super Ecobonus 110%, svolgendo almeno un intervento trainante, purché esse siano “funzionalmente indipendenti”.

Affinché un edificio plurifamiliare sia considerato composto da unità immobiliari “funzionalmente indipendente” è necessario che esse abbiano accesso indipendente su strada pubblica. Un edificio dotato di vano scala e/o area cortilizia comune, ad esempio, non rientra in questa categoria.

Nel caso in cui questo requisito sia rispettato, le unità immobiliari in questione potranno svolgere i seguenti interventi trainanti:

  • Coibentazione di superfici opache orizzontali e/o verticali, con incidenza superiore al 25% della superificie disperdente della singola unità immobiliare.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi con sistemi più efficienti

Condominio con unico proprietario

Secondo l’Agenzia delle Entrate, si definisce condominio “un edificio nel quale coesiste una parte di proprietà individuale dei singoli condomini ed una parte in comproprietà dei beni comuni“.

Secondo questa definizione un edificio composto da un certo numero di unità immobiliari di proprietà di un’unica persona, non rientra nella definizione di condominio e, dunque, non ha possibilità di accedere al Super Ecobonus 110%.

Condominio con negozi

Specialmente nei centri delle città, una delle tipologie di edificio condominiale più frequente, consta di una parte adibita adibita a residenza dei condomini ed una parte adibita ad attività commerciali quali negozi, studi professionali o uffici. Tale tipologia di condominio è definita “mista” e per essa l’Agenzia delle Entrate distingue due differenti “scenari”.

  • Se la superficie complessiva delle unità immobiliari adibite a residenza è superiore al 50% della superficie totale, tali residenze godranno del Super Ecobonus 110% per tutti gli interventi detraibili (trainati e trainanti). Le unità immobiliari adibite ad attività commerciale o di impresa, godranno anch’esse del 110% ma solo per quanto riguarda gli interventi svolti su parti comuni (interventi trainanti, principali). Non potranno detrarre interventi (ad esempio quelli trainati, secondari) svolti all’interno delle singole unità.
  • Se la superficie complessiva delle unità immobiliari adibite a residenza NON è superiore al 50% della superficie totale, le residenze godranno del bonus, come nel caso di sopra, per tutti gli interventi (trainanti e trainati). Le unità non residenziali, adibite ad impresa o attività commerciali, invece non potranno godere in nessuna misura del bonus.

Ovviamente, per quanto detto, un edificio condominiale interamente adibito ad attività commerciali o di impresa è considerato “immobile strumentale” e come tale non potrà accedere in nessuna misura al Super Ecobonus 110%.

 

EDIFICIOBONUS
Condominio di unico proprietarioNon accede al bonus
Condominio “MISTO” con residenziale superiore al 50%Residenze detraggono il 110% su tutti gli interventi

Attività commerciali detraggono il 110% solo sulle parti comuni

Condominio “MISTO” con residenziale inferiore al 50%Residenze detraggono il 110% su tutti gli interventi

Attività commerciali non accedono al bonus

Condominio di sole unità immobiliari commercialiNon accede al bonus

I requisiti di Legge del Super Ecobonus 110%

I requisiti imposti dalla Legge per l’ottenimento del bonus sono svariati. Il più stringente riguarda il salto di almeno due classi energetiche dell’edificio. La classe energetica dell’edificio è un indice del suo consumo energetico ed è nota tramite Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il salto di due classi energetiche dell’edificio dovrà essere condotto considerando l’eventuale concomitanza di interventi trainati e trainanti, e dovrà essere dimostrato redigendo un APE pre ed un APE post intervento, entrambe sottoscritte da tecnico abilitato. Questi APE non verranno depositati nel catasto energetico ma saranno inviati all’ENEA insieme all’asseverazione del Professionista che garantisce il rispetto di tutti i requisiti del Super Ecobonus 110%.

Un secondo requisito, per quanto riguarda la coibentazione di superfici opache, riguarda i limiti di Legge richiesti per il coefficiente di trasmissione U espresso in W/m²K che la struttura dovrà garantire a seguito dell’intervento migliorativo.

Tale requisito viene sintetizzato nella tabella sottostante, per le zone nella fascia climatica E come, ad esempio, per la città di Parma:

INTERVENTOU minimo (W/m²K)
Isolamento di coperture≤ 0.20
Isolamento di pavimenti≤ 0.25
Isolamento di pareti perimetrali≤ 0.23
Sostituzione di serramenti≤ 1.3

Ammontare massimo spesa detraibile

La legge ha predisposto un limite massimo di spesa detraibile per gli interventi trainanti. Tale limite è funzione del tipo di intervento e del numero di soggetti interessati. La tabella sottostante ne riassume i punti chiave:

INTERVENTOEDIFICIOMASSIMA SPESA
Isolamento termicoCasa autonoma, singola U.I. in edificio plurifamiliare

Condominio

50.000€

40.000€ per ogni soggetto (30.000€ dal 9º in poi)

Sostituzione impianto centralizzatoCondominio20.000€ per ogni soggetto (15.000€ dal 9º in poi)
Sostituzione impianto autonomoCasa autonoma, singola U.I. in edificio plurifamiliare30.000€

Diagnosi preliminare Super Ecobonus 110% a Parma

Studio Dall’Orto di Parma segue il cliente in tutto l’iter di riqualificazione energetica secondo Super Ecobonus 110%. Svolgiamo analisi preliminari e diagnosi energetiche dell’edificio atte ad individuare i migliori interventi di riqualificazione. Svogliamo Attestati di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento ed asseverazione finale.

Iniziamo da qua: