Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)

Il C.P.I. dei vigili del fuoco: cos’è

Il certificato di prevenzione incedi è il documento rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco che attesta la conformità dell’attività alla normativa di prevenzione e sicurezza antincendio.

Uno dei riferimenti normativi più importanti in materia di prevenzione e sicurezza antincendio è il Dpr 151/2011. Tale Decreto, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, ha portato ad una sostanziale semplificazione delle procedure atte a conseguire e dimostrare il raggiungimento di un idoneo livello di sicurezza antincendio.

L’allegato I del Dpr 151/2011 illustra una classificazione di 80 attività, ritenute aventi un significativo rischio in tema di prevenzione incendi, per le quali è necessario denunciarsi ai Vigili del Fuoco (VV.F.).

Queste attività comprendono a titolo di esempio: centrali termiche; officine; autorimesse pubbliche e private; autorimesse condominiali; alberghi, B&B, e hotel; scuole e università; ospedali e strutture sanitarie destinate al ricovero, centri commerciali e negozi; depositi e reti di trasporto di gas/liquidi infiammabili, stabilimenti ed impianti dove si effettuano lavorazioni pericolose come saldature, impianti e stabilimenti nel settore alimentare come pastifici, zuccherifici, mulini per cereali; depositi di legnami.

Le suddette attività vengono poi classificate in funzione del rischio di incendio in 3 categorie:

  • Categoria A: contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • Categoria B: caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
  • Categoria C: caratterizzate dal maggior grado di complessità e, dunque, dal maggiore rischio in caso di incendio.

Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) a Parma?

Studio Dall’Orto di Parma, da oltre 40 anni, si occupa di tutte le fasi della progettazione e gestione pratiche antincendio atte a conseguire l’ottenimento del C.P.I.

Operiamo su tutto il territorio nazionale per attività commerciali, attività produttive e industrie, scuole, hotel, ospedali, condomini, autorimesse.

Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

In funzione della classificazione di cui al paragrafo precedente, fra attività di categoria A, B o C, si avranno diversi iter da seguire per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Valutazione di progetto antincendio

Le attività di categoria B e C dovranno preventivamente richiedere una valutazione di progetto tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito dei VV.F. della Provincia di appartenenza.

Il progetto, a firma di tecnico abilitato o Professionista antincendio, dovrà essere corredato dell’attestato di versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di valutazione di progetto, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco esprimerà un proprio parere, eventualmente richiedente modifiche, integrazioni o particolari prescrizioni da rispettare.

Per le attività di categoria A non è richiesta nessuna valutazione di progetto antincendio, si procede dunque direttamente alla fase successiva (SCIA antincendio).

Segnalazione Certificata Inizio Attività SCIA antincendio

Una volta realizzato il progetto antincendio dell’attività, il Professionista incaricato procede ad inoltrare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso lo sportello unico SUAP.

Alla ricezione della SCIA da parte dei Vigili del Fuoco, si può dare ufficialmente inizio all’attività dal punto di vista della sicurezza antincendio.

Dopo la consegna della SCIA antincendio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha 60 giorni di tempo per svolgere il sopralluogo (quest’ultimo obbligatorio solo per attività di tipo C) ed eventualmente, nel caso non riscontri difformità al progetto antincendio, rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi CPI.

Per le attività di categoria A e B non viene rilasciato un Certificato di Prevenzione Incendi, tuttavia, su richiesta dell’interessato, viene rilasciato anche in questo caso un verbale di visita attestante lo svolgimento del sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco.

Quando è obbligatorio il C.P.I.

Come sopra illustrato, tutte le attività rientranti nell’Allegato I del Dpr 151/2011 dovranno essere regolarmente denunciate ai Vigili del Fuoco.

Tali attività dovranno dunque garantire requisiti di sicurezza minimi in materia antincendio.

Il Professionista antincendio o il Tecnico abilitato designato dal committente, dovrà provvedere a redigere un progetto conforme con quanto richiesto dalla normativa vigente per l’attività considerata.

Si precisa inoltre che il Certificato di Prevenzione Incendi CPI verrà rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco solo per attività di categoria C.

Le attività di categoria A e B dovranno essere obbligatoriamente denunciate ai VV.F. anche se non verrà rilasciato nessun certificato (al più verrà rilasciato un verbale di visita dei Vigili del Fuoco a seguito del sopralluogo di controllo).

Quanto dura e come rinnovare il C.P.I.

Il Certificato di Prevenzione Incendi ha una durata fissa di 5 anni. Solo per alcune attività (uffici con oltre 300 dipendenti, edifici condominiali di oltre 24 metri di altezza, edifici sottoposti a tutela come gallerie, musei, archivi…) la durata del CPI è estesa a 10 anni.

Il titolare dell’attività soggetta ai controlli di sicurezza antincendio, dovrà allora ogni 5 anni richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio tramite l’apposito modulo dei VV.F.

Tale modulo dovrà essere corredato di Asseverazione redatta da Professionista antincendio, attestante la funzionalità degli impianti di protezione attiva antincendio.

A prescindere dalla durata del CPI, qualunque modifica sostanziale apportata all’attività riguardante strutture, impianti, regime di conduzione, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il titolare dell’attività a richiedere una nuova valutazione da parte dei Vigili del Fuoco e/o una nuova SCIA antincendio.

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